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O. 18/04/2003 n. 3282

-Vista la nota n. 3765 del 20 marzo 2003, con la quale i sindaci dei comuni di Bracigliano, Siano, Quindici, S. Felice a Cancello e Sarno, tra l'altro, chiedono, anche per l'anno 2003, il contributo per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonchè per le maggiori spese connesse all'emergenza ancora in corso nei predetti territori comunali;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;

- Viste le successive ordinanze di protezione civile emanate in conseguenza dei predetti eventi alluvionali;

-Vista la nota n. AMB/PTC/03/8944 in data 21 marzo 2003, con la quale l'assessore alla difesa del suolo e della costa protezione civile della regione Emilia-Romagna ha chiesto di utilizzare le risorse finanziarie ancora disponibili sul proprio bilancio e assegnate ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare gli eventi alluvionali di novembre 2000, per la delocalizzazione degli insediamenti abitativi ubicati nelle aree ad elevato rischio idrogeologico;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato»;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002 concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Messina in relazione all'attraversamento dei mezzi pesanti;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale»;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti,

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

-Viste le note dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia del 31 marzo 2003 e del 3 aprile 2003;

- Visto il Decreto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonchè ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;

- Vista la nota n. 1471 del 3 aprile 2003, del presidente della Regione siciliana, Commissario delegato;

-Visto l'art. 6, comma 2 della Legge 31 dicembre 1991, n. 433, che consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

-Visto il Decreto-Legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 1996, n. 496;

-Vista l'ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003, n. 3264, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2003 «Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto»;

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

- Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3187 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata»;

- Vista la richiesta del Commissario delegato - Presidente della regione Basilicata in data 11 marzo 2003;

- Considerata la necessità di disporre l'apertura di una contabilità speciale nella quale far confluire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3187/2002;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

-Viste le note rispettivamente del 10 e del 14 aprile 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, con le quali è chiesto il differimento dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari a favore dei soggetti residenti in taluni comuni interessati da eventi calamitosi;

-Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;

-Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del 24 febbraio 1999, n. 2947, dopo le parole «per cause impeditive dipendenti dalle condizioni di stabilità del versante» sono inserite le seguenti: «o per il diverso assetto localizzativo ed urbanistico conseguenti a piani attuativi all'interno dei programmi integrati di recupero di cui all'art. 3 del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61», e all'ultimo periodo la parola «indisponibile» è soppressa.

Art. 2.

1. I contributi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3090/2000, prorogati fino al 31 dicembre 2002 dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3175/2002, possono essere concessi fino al 31 dicembre 2003, nel limite dei finanziamenti disponibili negli appositi capitoli del bilancio regionale.

1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, n. 3257, è prorogato fino al 31 ottobre 2003.

Art. 4.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 863.473,33 di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2451 del 1996, n. 2516 del 1997 e n. 2626 del 1997, per le finalità di cui all'ordinanza n. 3258 del 2002.

Art. 5.

1. All'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 2774 del 31 marzo 1998, le parole «agli enti ordinariamente competenti» sono sostituite con le seguenti: «alla regione Campania».

Art. 6.

1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3049 del 2000 possono essere prorogate per la durata di un anno o, comunque, entro il termine dello stato di emergenza di cui in premessa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, della Legge n. 226/1999.

3. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate determinate dall'inapplicabilità dell'imposta comunale sugli immobili in relazione ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese - Senisese e non suscettibili di utilizzo è concesso per l'anno 2003, improrogabilmente ed inderogabilmente, un contributo straordinario ai comuni colpiti nel limite di 2,5 milioni di euro con oneri a carico del Fondo della protezione civile anche a titolo di anticipazione su ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie.

Art. 7.

1. Relativamente ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello è disposta, improrogabilmente ed inderogabilmente, l'erogazione anche a titolo di anticipazione dell'importo di euro 3.098.741,39, per l'anno 2003, per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 5 della Legge n. 226/1999. Tale importo è trasferito sulla contabilità speciale del Commissario delegato - Presidente della regione Campania.

2. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile anche a titolo di anticipazione su ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie.

Art. 8.

1. Dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, nell'ambito delle norme giuridiche suscettibili di deroga, sono espunti i riferimenti al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1996.

Art. 9.

1. Per la prosecuzione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre e novembre 2000, finanziati con le risorse finanziarie ai sensi delle ordinanze n. 3090/2000, n. 3095/2000, n. 3110/2001, n. 3135/2001, n. 3141/2001, n. 3143/2001, n. 3191/2002, n. 3192/2002, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a impiegare le risorse finanziarie già assegnate e ancora disponibili, anche per favorire i programmi di delocalizzazione degli immobili pubblici e privati ubicati in aree a rischio idrogeologico.

Art. 10.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, sono apportate le seguenti modifiche: alla settima riga dell'art. 1, comma 1, la frase «dell'art. 13, comma 2, lettera c)» è sostituita con la seguente: «dell'art. 13, comma 2, lettera e)»; All'art. 2, la frase «Decreto ministeriale 26 gennaio, art. 13, comma 1» è sostituita con la seguente: «Decreto ministeriale 26 gennaio 2000, art. 13, comma 1».

Art. 11.

1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 è così integrato: art. 24 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 è aggiunto il seguente comma: «2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato, ovvero del soggetto attuatore da lui nominato.».

 

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